Il Consiglio Affari Economici
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, richiesto dal Codice di Diritto canonico (canoni 537 e 1280) è l’organo di amministrazione dei beni e delle disponibilità della Parrocchia, nel rispetto delle norme del diritto universale e particolare e del presente Statuto, ed è presieduto dal Parroco (cfr. canoni 225, 228).
Ha i seguenti fini:
a) amministrare i beni della Parrocchia e le disponibilità economiche assicurate dalle offerte volontarie fatte dai fedeli durante lo svolgimento del ministero pastorale e versate doverosamente nella cassa parrocchiale (cfr. canoni 531, 551 e 1267) al fine di provvedere alsostentamento ed alle spese relativi agli Operatori pastorali della Parrocchia, e di assicurare i mezzi economici necessari alla varie attività pastorali programmate dalla Comunità;
b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti da sottoporre poi all’approvazione del Vescovo per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche e civili;
c) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo della Parrocchia, elencando le voci di entrata e di spese prevedibili per i vari bisogni della Parrocchia (attività pastorali, caritative, onesto sostentamento del Clero ecc.) e individuandone i relativi mezzi di copertura economica;
d) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, della cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Amministrativo Diocesano;
e) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla Parrocchia, usando particolare cura e premura per il patrimonio artistico e storico (a tale scopo deve essere redatto e annualmente aggiornato lo stato patrimoniale e l’inventario, comprendente pure tutti i beni mobili della Parrocchia), il deposito di relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. canoni 1283 § 2, 3; 1284 § 2 e 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
E' composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, e da quattro o sei membri, designati dal Parroco stesso dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (cfr. can. 228).